Accesso civico
Data di ultimo aggiornamento: 12/08/2020
ACCESSO CIVICO - Artt. 5 e 5 bis del D.Lgs. 33/2013 così come modificati dal D.Lgs. 97/2016
Con il decreto legislativo 97/2016, primo provvedimento attuativo della riforma Madia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno scorso, sono state apportate modifiche al decreto legislativo 33/2013 a suo tempo adottato per il riordino degli obblighi di pubblicità e trasparenza in capo alle pubbliche amministrazioni.
In particolare è stato modificato l’istituito dell’accesso civico già previsto dall’art. 5 del medesimo decreto, introducendo, accanto al c.d. accesso civico “semplice” (comma 1), la figura dell’accesso civico “generalizzato” (comma 2).
Da ciò discente che, attualmente, l’accesso ai documenti, dati e informazioni detenuti dalla Pubblica Amministrazione può avvenire mediante tre distinti canali di accesso:
- l’accesso civico semplice (art. 5, comma 1 D.Lgs. 33/2013) in base al quale l’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione;
- l’accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2 D.Lgs. 33/2013) in base al quale chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto 33/2013 medesimo;
- l’accesso agli atti di cui alla L. 241/1990 che continua a sussistere ed a operare parallelamente all’accesso civico, operando sulla base di presupposti diversi e consentendo un accesso più in profondità.
Poiché l’art. 42, comma 1 del D.Lgs. 97/2016 disponeva che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, ovvero entro il 23 dicembre 2016, le pubbliche amministrazioni dovevano adeguarsi alle modifiche introdotte assicurando l’effettivo esercizio del diritto di accesso generalizzato, la Giunta comunale, con delibera n. 147 del 20/12/2016, aveva stabilito una prima disciplina in materia demandando a successivo atto l’approvazione di uno specifico Regolamento.
AGGIORNAMENTO:
Successivamente, con Delibera del Consiglio comunale n. 8 del 09/07/2018, è stato approvato il Regolamento comunale per l'accesso agli atti (Accesso documentale, accesso civico semplice, accesso civico generalizzato), in vigore dal 30 agosto 2018.
Il Regolamento, che abroga ogni previgente disposizione, e la relativa modulistica sono disponibili nella categoria "Regolamenti" della sezione "In Comune" e, comunque, al seguente LINK.
Recapiti per l'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato: Comune di Cannara, Ufficio Segreteria Affari Generali, piazza Valter Baldaccini n. 2 - 06033 Cannara. PEC: comune.cannara@postacert.umbria.it. MAIL: segreteria@comune.cannara.pg.it. FAX: 0742/731824.
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TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA - Art. 2, comma 9 bis L. 241/1990
La Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo", è stata recentemente modificata introducendo alcune novità in materia di conclusione del procedimento amministrativo volte a rafforzare le garanzie del privato contro l'eventuale ritardo dell'Amministrazione nel provvedere. E' stato infatti previsto l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia nonché l'individuazione ed il riconoscimento della conseguente responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile.
In particolare, il comma 9 bis dell'art. 2, della legge, nella configurazione risultante dopo le modifiche intervenute, prevede una misura di pianificazione organizzativa in base alla quale, nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, l'organo di governo deve individuare, tra le figure apicali, il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Secondo la prospettiva del legislatore, l'introduzione a regime di un potere sostituivo attribuisce al privato, prima del ricorso all'eventuale azione giudiziale, un ulteriore strumento esperibile a garanzia dell'effettività dell'azione amministrativa.
La Giunta Comunale, con proprio atto n. 64 del 12 agosto 2013, ha individuato il Segretario comunale quale soggetto titolare del potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9 bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
Recapiti del Segretario comunale utili per l'esercizio del diritto di accesso civico semplice e per l'attivazione del potere sostitutivo: segretario@comune.cannara.pg.it, comune.cannara@postacert.umbria.it, tel. 0742/731806, fax 0742/731824