Amministrazione Trasparente

Esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia ex art. 2, comma 9 bis, L. 241/1990

Data di pubblicazione: 20/03/2020

Data di ultimo aggiornamento: 20/03/2020

La Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo", è stata recentemente modificata introducendo alcune novità in materia di conclusione del procedimento amministrativo volte a rafforzare le garanzie del privato contro l'eventuale ritardo dell'Amministrazione nel provvedere. E' stato infatti previsto l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia nonché l'individuazione ed il riconoscimento della conseguente responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile.
In particolare, il comma 9 bis dell'art. 2, della legge, nella configurazione risultante dopo le modifiche intervenute, prevede una misura di pianificazione organizzativa in base alla quale, nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, l'organo di governo deve individuare, tra le figure apicali, il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Secondo la prospettiva del legislatore, l'introduzione a regime di un potere sostituivo attribuisce al privato, prima del ricorso all'eventuale azione giudiziale, un ulteriore strumento esperibile a garanzia dell'effettività dell'azione amministrativa.

La Giunta Comunale, con proprio atto n. 64 del 12 agosto 2013 (consultabile e scaricabile dalla presente sezione), ha individuato il Segretario comunale pro tempore quale soggetto titolare del potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9 bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

 

 

Allegati

DGC 64_2013.pdf
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