L’art. 1 quinquies del citato art. 14 così come sopra novellato stabilisce, tra l’altro, che gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative in ogni caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali.
Le Linee Guida ANAC del 15 marzo 2017 stabiliscono che per i titolari di posizioni organizzative nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, non vige l'obbligo di pubblicazione dei dati previsti alla lett. f) del citato art. 14 (attestazioni patrimoniale e dichiarazioni dei redditi).
Tutto ciò premesso e considerato, si pubblica in allegato il prospetto riepilogativo dei dati ex art. 14, dalla lett. a) alla lett. e) unitamente ai Curriculua delle singole posizioni organizzative.
(Publbicazione a cura dell'Ufficio Segreteria Affari Generali - 31 agosto 2017)