Cambio di residenza in tempo reale

Data di pubblicazione:
27 Marzo 2020

Dom, 23/03/2014 - 17:15 -- carlo.ramaccioni
Nuove disposizioni in vigore dal 9 maggio 2012

(Informativa del 04/05/2012)

L'art. 5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, comma 1, letto a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 ovvero l’iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune o dall’estero, il cambio di abitazione all’interno del Comune e l’emigrazione all’estero, nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese.

MODALITA' DI INVIO

E’ stabilito che le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, C. 1, lett. a), b) e c) del regolamento anagrafico, vadano fatte attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'Interno (e resi disponibili in questa sezione del sito istituzionale del Comune di Cannara), da inoltrare al Comune competente con le seguenti modalità:
- direttamente allo sportello comunale
- a mezzo raccomandata
- a mezzo fax
- per via telematica

L’invio telematico è consentito ad una delle seguenti condizioni:
a. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b. che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
d. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Alcune disposizioni particolari prescrivono che:


- alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo;
- il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti;
- il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'allegato A); in particolare l’iscrizione anagrafica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea è subordinata alla presentazione, unitamente alla dichiarazione, dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno;
- il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato B).

TERMINI E ISTRUTTORIA

Una volta acquisita la dichiarazione, l’Ufficiale d’Anagrafe procederà, nei due giorni lavorativi successivi, ad effettuarne la registrazione fermo restando che gli effetti giuridici della stessa decorrono dalla data di presentazione.

Successivamente, e comunque nel termine di 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata, l’Ufficiale d’Anagrafe provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione; trascorso detto termine senza che siano stati comunicati all’interessato gli eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla fata della dichiarazione.

Nel caso in cui gli accertamenti diano esito negativo ovvero sia stata verificata l’assenza dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione, l’Ufficiale di Anagrafe ne dà comunicazione all’interessato il quale ha 10 giorni di tempo dal ricevimento di tale comunicazione per presentare per iscritto le proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti; la comunicazione del preavviso di rigetto interrompe i termini del procedimento che inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine dei dieci giorni.

Nel caso di esito negativo del procedimento di verifica dei requisiti, verrà ripristinata la posizione anagrafica precedente.

DICHIARAZIONI MENDACI

I commi 4 e 5 dell'art. 5 del decreto legge in esame disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all' accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti.

In particolare, il citato comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dal1'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.

INDIRIZZI E RECAPITI

Al fine di consentire l’inoltro delle dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 13, c. 1, lett. a), b) e c) del regolamento anagrafico nonché le comunicazioni tra comuni, si forniscono i seguenti indirizzi:

SPORTELLO

Ufficio Servizi Demografici - piano terra Palazzo comunale
Aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30

INDIRIZZI

Comune di Cannara, Ufficio Servizi Demografici, piazza Umberto I n. 2, 06033 Cannara (PG)

Posta elettronica certificata: comune.cannara@postacert.umbria.it

Posta elettronica semplice: demografico@comune.cannara.pg.it

Fax: 0742/731824

Tel: 0742/731801

NORMATIVA

D.L. 5/2012 convertito in L. 35/2012

Art. 5 “Cambio di residenza in tempo reale”


1. Le dichiarazioni anagrafiche di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti utilizzando una modulistica conforme a quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'interno. Nella modulistica è inserito il richiamo alle sanzioni previste dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di false dichiarazioni.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese e sottoscritte di fronte all'ufficiale di anagrafe ovvero inviate con le modalità di cui all'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ufficiale d'anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, effettua le iscrizioni anagrafiche. Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche e delle corrispondenti cancellazioni decorrono dalla data della dichiarazione.

4. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ove nel corso degli accertamenti svolti entro il termine di cui al comma 5 emergano discordanze con la dichiarazione resa, l'ufficiale di anagrafe segnala quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza e al comune di provenienza.

5. Entro il termine di cui al comma 6, con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le modifiche necessarie per semplificarne la disciplina e adeguarla alle disposizioni introdotte con il presente articolo, anche con riferimento al ripristino della posizione anagrafica precedente in caso di accertamenti negativi o di verificata assenza dei requisiti, prevedendo altresì che, se nel termine di quarantacinque giorni dalla dichiarazione resa o inviata ai sensi del comma 2 non è stata effettuata la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'indicazione degli eventuali requisiti mancanti o degli accertamenti svolti con esito negativo, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 20 della stessa legge n. 241 del 1990.

5-bis. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, qualora l'ufficiale di anagrafe proceda al ripristino della posizione anagrafica precedente ai sensi del comma 5 in tempi non utili ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 32, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le conseguenti variazioni alle liste elettorali sono apportate non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione.

6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.