Lun, 24/03/2014 - 13:13 -- carlo.ramaccioni
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le istanze da produrre a pubbliche amministrazioni e a gestori di pubblici servizi non prevedono l'autenticazione della sottoscrizione; possono essere presentate direttamente al dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità.
Solo nel caso in cui l'istanza e la dichiarazione riguardino la riscossione da parte di terzi di benefici economici, benché destinate a pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi, la sottoscrizione andrà autenticata.
N.B. Non si possono autenticare dichiarazioni aventi valore negoziale (es. manifestazioni di intenti, di volontà, procure, accettazioni, rinunce, quietanze liberatorie, ecc.).
L'autentica di firma
Consiste nell'attestazione di un pubblico ufficiale che la firma è stata apposta in sua presenza, dopo essersi accertato dell'identità della persona che sottoscrive. L'autentica deve essere prescritta da una precisa norma di legge o di regolamento.
Cosa si può autenticare
L'autentica di firma è possibile per:
- dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà fatte per attestare fatti, stati e qualità personali di cui il dichiarante sia a diretta conoscenza riguardanti se stesso e altre persone, non autocertificabili, da presentare a soggetti privati (banche, assicurazioni, etc.);
- istanze da presentare a privati (mai a uffici pubblici o gestori di pubblico servizio);
- deleghe per la riscossione di benefici economici (esempio pensioni) da parte di terze persone.
Chi la può chiedere
può richiederla qualsiasi persona maggiorenne presentandosi personalmente. Occorre essere muniti di un documento d'identità valido.
Costo
Le autenticazioni delle firme assolvono l'imposta di bollo salvo i casi di esenzione
- se in bollo n. 1 marca da bollo da euro 16,00 + euro 0,52 per diritti di segreteria;
- se in carta semplice euro 0,26 per diritti di segreteria.
Tempi di rilascio: immediato.
Per chi è impossibilitato a muoversi:
Esclusivamente nei casi di persone impossibilitate a muoversi, l'Ufficio Anagrafe offre il servizio a domicilio. In questo caso è necessario che, preventivamente, un parente o altra persona maggiorenne si rechi presso l’ufficio anagrafe, munito di un documento di identità della persona impossibilitata e del documento (o atto di delega a riscuotere benefici economici) sul quale deve essere autenticata la firma, per fissare l'appuntamento con il funzionario che si recherà a casa dell'interessato.
In allegato sono messi a disposizione alcuni tra i modelli più frequenti di dichiarazioni sostitutive di atto notorio.