Carta di identità

Data di pubblicazione:
27 Marzo 2020
Dom, 23/03/2014 - 18:03 -- carlo.ramaccioni

A) CARTA DI IDENTITA' RILASCIATA A CITTADINI RESIDENTI A CANNARA

Ha una validità di dieci anni per i cittadini maggiorenni mentre per i minori la durata di validità è differenziata a  seconda dell’età.

La sua validità si estende, rispetto alla scadenza prevista per il documento, fino al giorno e mese di nascita del titolare.

La carta equivale al passaporto ai fini dell’espatrio negli Stati membri dell’Unione Europea ed in quelli con i quali vigono particolari accordi internazionali. Al riguardo, per maggiori e più dettagliate informazioni, è possibile consultare il sito del Ministero degli Affari Esteri alla voce “Viaggiare sicuri” (www.viaggiaresicuri.it)

Paesi a cui dà accesso la carta di identità valida per l’espatrio (salvo disposizioni normative che ogni Paese potrà adottare)

Albania

Austria

Belgio

Bosnia Erzegovina

Bulgaria

Cipro

Croazia

Danimarca

Egitto*

Estonia

Finlandia

Francia

Germania

Gibilterra

Grecia

Irlanda

Islanda

Lettonia

Lituania

Liechtenstein

Lussemburgo

Macedonia**

Malta

Principato di Monaco

Norvegia

Olanda

Polonia

Portogallo

Regno Unito

Repubblica Ceca

Repubblica Montenegro***

Romania

Slovacchia

Slovenia

Spagna

Svezia

Svizzera

Ungheria

Marocco,Tunisia,Turchia (solo per viaggi organizzati)

* solo per turismo, carta d'identità cartacea o elettronica valida per l’espatrio con validità residua di sei mesi, accompagnata da due foto formato tessera necessarie per ottenere il visto che si richiede alle locali Autorità di frontiera all’arrivo nel Paese (in mancanza delle foto NON viene rilasciato il visto di ingresso), si raccomanda pertanto di munirsi delle foto prima della partenza dall'Italia.

** I cittadini UE all’ingresso nel Paese sono tenuti a registrarsi entro 48 ore presso un Ufficio di Polizia se alloggiano presso privati (in caso di hotel la registrazione e’ automatica).

*** I cittadini dei Paesi dell'Unione Europea possono entrare in Montenegro con la sola “carta d’identità” valida per l’espatrio o, in alternativa, con il “passaporto”, e soggiornarvi fino a 90 giorni.
Per soggiorni superiori ai 90 giorni, è necessario recarsi alla stazione di polizia più vicina per l’eventuale estensione, che deve essere motivata e supportata da valide argomentazioni.

Costo

Come previsto dal R.D. 06/05/1940, n. 635 art. 291 come modificato dall’art. 10 comma 12/ter del D.L. 18/01/1993 convertito con modificazioni dalla L. 19/03/1993, n. 68 il costo è così determinato:

- per il rilascio/rinnovo/duplicato per furto è di euro 5,42 per diritto fisso e di segreteria.

- per lo smarrimento/deterioramento è di euro 10,84

 

Rilascio

Il rilascio avviene lo stesso giorno della richiesta alla presenza dell’interessato.

Nota: Carte di identità rilasciate a partire dal 26 giugno 2003

E’ possibile chiedere l’apposizione di un timbro di proroga validità temporale da cinque a dieci anni, sulle carte d’identità con scadenza dal 26 giugno 2008 al 26 giugno 2013, rivolgendosi agli uffici anagrafici del Comune di residenza.

La richiesta di apposizione del timbro di proroga può essere presentata anche da persona diversa dall’intestatario se munita di delega.

 

AVVISO IMPORTANTE:

A seguito di segnalazioni pervenute al  Ministero dell’Interno di disagi provocati dal mancato riconoscimento, da parte delle Autorità di frontiera di un significativo numero di Paesi esteri, della carta d’identità prorogata con apposizione del timbro o della carta d’identità elettronica prorogata con consegna di un documento attestante la nuova scadenza, è possibile procedere, a richiesta dei cittadini che intendono recarsi all’estero, alla sostituzione della carta di identità da prorogare o già prorogata, seppur valida, con una nuova carta di identità la cui validità decennale decorrerà dalla data del rilascio, previo pagamento del nuovo documento e ritiro di quello in possesso degli interessati.

 

Come fare per richiederla

Cittadini maggiorenni

Occorre presentarsi di persona presso lo sportello Anagrafe, con i seguenti documenti:

- modulo compilato con i propri dati anagrafici (a disposizione del pubblico presso gli sportelli);

- tre fotografie recenti, uguali e senza copricapo

- eventuale carta di identità scaduta;

- un valido documento di riconoscimento (in mancanza, se persone non conosciute personalmente dagli operatori dell’ufficio,  occorre la presenza di due testimoni muniti di documento di identità valido).

La carta di identità viene rilasciata al momento, direttamente all’interessato.

Se si desidera che il documento sia valido per l’espatrio, occorre compilare e sottoscrivere una dichiarazione, su modello fornito allo sportello, in cui si dichiara di non trovarsi in nessuna condizione che ne impedisca il rilascio, In assenza di tale dichiarazione, sulla carta d’identità viene apposta la dicitura “non valida per l’espatrio”.

Cittadini minorenni

La validità temporale della carta di identità è diversa a seconda dell’età del minore:

- per i minori di età inferiore a 3 anni la carta di identità ha una validità di 3 anni;

- per i minori da 3 a 18 anni la carta di identità ha una validità di 5 anni.

 

I minori devono essere accompagnati da entrambi i genitori, muniti di un proprio documento di riconoscimento, e devono presentare allo sportello:

- modulo di richiesta carta d’identità (a disposizione del pubblico presso gli sportelli);

- tre fotografie recenti, uguali e senza copricapo;

- se bambini non conosciuti personalmente dagli operatori dell’Ufficio Anagrafe, eventuale documento di identificazione già in proprio possesso o in mancanza l’identificazione avviene mediante i genitori o comunque da un genitore e un’altra persona maggiorenne, in qualità di testimone.

In caso di impossibilità di un genitore a recarsi presso lo sportello, è necessario produrre l’assenso con la seguente modalità:

- dichiarazione di assenso scritta su modulo a parte, firmata e corredata da fotocopia di carta di identità o passaporto da far recapitare per posta o per fax.

In mancanza di tale assenso occorre il nulla osta del Giudice Tutelare.

E’ da ricordare che la carta di identità dovrà riportare solo la firma del minore che abbia già compiuto 12 (dodici) anni.

Per il minore di anni 14, l’uso della carta di identità ai fini dell’espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagna di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che vanga menzionato – su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla Questura o dalle Autorità Consolari in caso di rilascio all’estero (solo per gli iscritti AIRE) – il nome della persona, dell’Ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato.

Al riguardo, al fine di semplificare l’applicazione di tale disposizione in sede di controllo alla frontiera, il comma 2, lett. B) dell’art. 40 del D.L. n. 1/2012, che sostituisce l’art. 3, quinto comma, del R.D. n. 773/1931 prevede che nella carta di identità rilasciata ai minori di anni 14 vengano riportati, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci.

 

Cittadini stranieri:

Devono presentarsi di persona presso lo sportello dell’Anagrafe con la seguente documentazione:

- modulo compilato con i propri dati anagrafici (a disposizione del pubblico presso gli sportelli);

- tre fotografie uguali e senza copricapo;

- un documento di identificazione;

- il permesso/carta di soggiorno non scaduto rilasciato dalla Questura competente (per i cittadini extracomunitari);

- certificato attestante la regolarità del soggiorno in Italia/attestazione di soggiorno permanente rilasciato dall’Anagrafe in sede di iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente, in corso di validità (per i cittadini dell’Unione Europea).

Ai cittadini stranieri residenti nel Comune di Cannara la carta di identità è rilasciata con le stesse modalità dei cittadini italiani. In questo caso ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l’espatrio.

Anche per i minori cittadini stranieri (comunitari ed extracomunitari) la durata di validità della carta d’identità è diversa a seconda dell’età:

- per i minori di età inferiore a 3 anni la carta di identità ha una validità di 3 anni;

- per i minori da 3 a 18 anni la carta di identità ha una validità di 5 anni.

 

RINNOVO

Può essere richiesto a decorrere dal 180° giorno antecedente la scadenza.

E’ necessario presentarsi allo sportello dell’Anagrafe con i seguenti documenti:

- tre fotografie recenti, uguali e senza copricapo;

- la carta di identità scaduta o in scadenza;

- un valido documento di riconoscimento (qualora la carta di identità che si restituisce non sia più idonea all’identificazione della persona). In mancanza occorre la presenza di due testimoni muniti di documento di identità (carta di identità o passaporto) in corso di validità.

Non è necessario richiedere l’emissione di una nuova carta di identità a seguito di cambi di indirizzo e di residenza.

 

SMARRIMENTO O FURTO

Occorre presentarsi allo sportello con la documentazione seguente:

- tre fotografie recenti, uguali e senza copricapo;

- l’originale, più una fotocopia, della denuncia di smarrimento o furto resa all’autorità di pubblica sicurezza (Carabinieri, Polizia o Polizia Municipale);

- altro documento di riconoscimento valido, in mancanza occorre la presenza di due testimoni muniti di documento di identità (carta di identità o passaporto) in corso di validità.

 

DETERIORAMENTO

E’ necessario presentarsi allo sportello con i documenti seguenti:

- tre fotografie recenti, uguali e senza copricapo;

- il documento deteriorato;

- altro documento di riconoscimento valido, in mancanza occorre la presenza di due testimoni muniti di documento di identità (carta di identità o passaporto) in corso di validità.

 

PER ANZIANI, INVALIDI E PERSONE CON PROBLEMI DI DEAMBULAZIONE

Anziani, invalidi e persone con problemi di deambulazione possono richiedere il rilascio o il rinnovo a domicilio (una persona maggiorenne dovrà recarsi all'Ufficio Anagrafe con un documento di riconoscimento, tre foto e i dati della persona che richiede il rilascio; un incaricato si recherà poi al domicilio della persona richiedente per la consegna della Carta d'Identità e l'apposizione della firma).

NOTA:

Per le FOTOGRAFIE da applicare sulla carta di identità si veda il documento allegato sulle caratteristiche fotografie.

 

B) CARTA DI IDENTITA' RILASCIATA A CITTADINI NON RESIDENTI MA PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CANNARA

E' possibile rilasciare carta d'identità anche a cittadini non residenti, ma presenti nel territorio del Comune di Cannara.

A tal fine, deve essere richiesto il nulla osta al Comune di residenza e solo quando l'ufficio Anagrafe avrà avuto risposta positiva, si potrà procedere al rilascio del documento con le stesse modalità richieste ai residenti.

In questi casi, il rinnovo della carta di identità può avvenire con documento precedente già scaduto, smarrito o rubato e per gravi e comprovati motivi di impedimento a recarsi presso il proprio Comune di residenza.

La carta d'identità è valida per l'espatrio se non vi sono riportate indicazioni contrarie.

Rilascio

- il rilascio è immediato dal momento in cui perviene il nulla osta dal Comune di residenza ed alla presenza dell’interessato.

- il rilascio segue le stesse norme del rilascio della carta di identità ai cittadini residente a Cannara.

Costo

Come previsto dal R.D. 06/05/1940, n. 635 art. 291 come modificato dall’art. 10 comma 12/ter del D.L. 18/01/1993 convertito con modificazioni dalla L. 19/03/1993, n. 68 il costo è così determinato:

- per il rilascio/rinnovo/duplicato per furto è di euro 5,42 per diritto fisso e di segreteria.

- per lo smarrimento/deterioramento è di euro 10,84