Prot. 6107/2024 - Richiesta Referendum abrogativo pluricandidature: ogni candidato in un solo collegio uninominale e/o plurinominale

Scadenza raccolta firme: 5 settembre 2024

Data di pubblicazione:
24 Giugno 2024

Si rende noto che presso l’Ufficio Demografico nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 17:30 è possibile aderire alla raccolta firme per la richiesta del seguente referendum abrogativo annunciato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24/04/2024:

 «Volete voi che sia abrogato il Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera  dei  Deputati:  "Approvazione  del testo unico delle leggi recanti norme per la  elezione  della  Camera dei deputati.", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e il Decreto Legislativo 20 dicembre 1993,  n. 533 recante "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica" nei testi risultanti dalle  modificazioni  e integrazioni ad essi successivamente apportate in  particolare  dalla legge 3 novembre 2017, n.  165,  recante  "Modifiche  al  sistema  di elezione della Camera dei deputati e  del  Senato  della  Repubblica. Delega al Governo  per  la  determinazione  dei  collegi  elettorali uninominali e plurinominali." e dalla legge 27  maggio  2019  n.  51, recante "Disposizioni per  assicurare  l'applicabilita'  delle  leggi elettorali indipendentemente dal  numero  di  parlamentari";  e  cio' limitatamente alle seguenti parti: A) Nel decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361: - l'art. 18-bis, comma 2-bis,  secondo  periodo:  "Ciascuna lista e' tenuta a presentare candidati in tutti i collegi uninominali del collegio plurinominale, a pena di inammissibilita'."; - l'art. 18-bis, comma 3,  secondo  periodo,  limitatamente alle parole: "alla meta', con  arrotondamento  all'unita'  superiore, dei seggi assegnati al  collegio  plurinominale  e  non  puo'  essere superiore", e alle parole: "in ogni caso, il numero dei candidati non puo' essere inferiore a due ne' superiore a quattro"; - l'art, 19, il comma 2,  limitatamente  alle  parole:  "di cinque"; e il comma 4, limitatamente  alle  parole:  ",  fino  ad  un massimo di cinque"; - l'art.  83,  comma  1,  lettera  h),  limitatamente  alla seguente parte:  "Successivamente l'Ufficio accerta se il numero  dei  seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero di  seggi  determinato  ai  sensi della lettera f). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o  singola  lista  che  abbia  il maggior numero di seggi eccedenti e, in  caso  di  parita'  di  seggi eccedenti da parte di piu' coalizioni di liste o  singole  liste,  da quella che abbia ottenuto la  maggiore cifra  elettorale  nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole  liste  in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista nelle circoscrizioni nelle  quali essa  li  ha  ottenuti  con  le  parti  decimali  dei  quozienti   di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano  ottenuto  il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei  quozienti  non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a  tali  coalizioni  di liste o singole liste. Qualora nella medesima  circoscrizione  due  o piu' coalizioni di liste o singole liste abbiano parti  decimali  dei quozienti non utilizzate, il seggio e' attribuito alla coalizione  di liste o alla singola lista  con  la  piu'  alta  parte  decimale  del quoziente non utilizzata o, in caso  di  parita',  a  quella  con  la maggiore  cifra  elettorale  nazionale.  Nel  caso  in  cui  non  sia possibile  attribuire   il   seggio   eccedentario   nella   medesima circoscrizione, in quanto non vi siano coalizioni di liste o  singole liste deficitarie con parti decimali  di  quozienti  non  utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa coalizione di liste o singola lista eccedentaria,  nell'ordine  dei  decimali  crescenti,  a  individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e  attribuirlo  ad  una  coalizione  di  liste  o singola lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso  in cui non sia possibile fare riferimento alla  medesima  circoscrizione ai  fini  del  completamento  delle  operazioni  precedenti,  fino  a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione  di  liste  o singola  lista  eccedentaria  vengono   sottratti   i   seggi   nelle circoscrizioni nelle  quali  li  ha  ottenuti  con  le  minori  parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di  liste  o singola lista  deficitaria  sono  conseguentemente  attribuiti  seggi nelle altre  circoscrizioni  nelle  quali  abbia  le  maggiori  parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;";  - l'art.  83,  comma  1,  lettera  i),  limitatamente  alla seguente parte: "Successivamente l'ufficio accerta se il  numero  dei seggi  assegnati  in  tutte  le  circoscrizioni  a   ciascuna   lista corrisponda al numero dei seggi ad essa  attribuito  ai  sensi  della lettera g). In  caso  negativo,  procede  alle  seguenti  operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi  eccedenti e, in caso di parita' di seggi eccedenti da parte di piu' liste, da quella che abbia ottenuto la  maggiore  cifra  elettorale  nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine  decrescente  di  seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle  circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei  quozienti, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero  di  seggi  spettante,  abbiano  parti decimali dei quozienti non utilizzate.  Conseguentemente,  assegna  i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o  piu' liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il  seggio e' attribuito  alla  lista  con  la  piu'  alta  parte  decimale  del quoziente non  utilizzata o, in caso  di  parita',  a  quella  con  la maggiore  cifra  elettorale  nazionale.  Nel  caso  in  cui  non  sia possibile  attribuire   il   seggio   eccedentario   nella   medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste  deficitarie  con  parti decimali di quozienti non  utilizzate,  l'Ufficio  prosegue,  per  la stessa lista eccedentaria,  nell'ordine  dei  decimali  crescenti,  a individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia  possibile sottrarre  il  seggio  eccedentario  e  attribuirlo  ad   una   lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in  cui  non  sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai  fini  del completamento delle operazioni precedenti,  fino  a  concorrenza  dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono  sottratti  i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con  le  minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti  seggi  nelle  altre  circoscrizioni nelle quali abbiano le  maggiori  parti  decimali  del  quoziente  di attribuzione non utilizzate."; - l'art.  83-bis,  comma  1,  limitatamente  alla  seguente parte: "Successivamente l'ufficio accerta  se  il  numero  dei  seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda  al  numero di  seggi  ad  essa  attribuito  nella  circoscrizione   dall'Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso negativo, determina  la  lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parita'  di  essi, la lista che tra queste ha ottenuto il  seggio  eccedentario  con  la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a  tale lista nel collegio in cui e'  stato  ottenuto  con  la  minore  parte decimale dei quozienti  di  attribuzione  e  lo  assegna  alla  lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parita' di essi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale  del quoziente che non ha dato luogo all'assegnazione di seggio; il seggio e' assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione  non utilizzata; ripete  quindi,  in  successione,  tali  operazioni  sino all'assegnazione  di   tutti   i   seggi   eccedentari   alle   liste deficitarie"; - l'art. 85, il  comma  1:  "Il  deputato  eletto  in  piu' collegi plurinominali e' proclamato nel collegio nel quale  la  lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale  di collegio plurinominale, determinata ai sensi dell'articolo 77,  comma 1, lettera e)";  - l'art. 85, il comma  1-bis,  limitatamente  alle  parole: "uno o piu'";  B) Nel Decreto Legislativo 20 dicembre 1993, n. 533:  - l'art. 9, comma 4, secondo  periodo,  limitatamente  alle parole: "alla meta', con  arrotondamento  all'unita'  superiore,  dei seggi  assegnati  al  collegio  plurinominale  e  non   puo'   essere superiore"; - l'art. 9, comma 4, terzo periodo: "In ogni caso il numero dei candidati non  puo'  essere  inferiore  a  due  ne'  superiore  a quattro; nei collegi  plurinominali  in  cui  e'  assegnato  un  solo seggio, la lista e' composta da un solo candidato."; - l'art.  17,  comma  1,  lettera  c),  limitatamente  alla seguente parte: "Successivamente l'ufficio accerta se il  numero  dei seggi assegnati in tutti i collegi  plurinominali  a  ciascuna  lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi delle lettere  a) e b). In caso negativo, determina la lista che ha il  maggior  numero di seggi eccedentari e, a parita' di essi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con  la  minore  parte  decimale  del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in  cui e' stato ottenuto con la  minore  parte  decimale  dei  quozienti  di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che  ha  il  maggior numero di seggi deficitari e, a parita' di essi, alla lista  che  tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che  non  ha  dato luogo all'assegnazione di seggio; il seggio e' assegnato  alla  lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui  essa  ha  la  maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non  utilizzata;  ripete quindi, in successione, tali operazioni  sino  alla  assegnazione  di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie."?». 

Ultimo aggiornamento

Lunedi 24 Giugno 2024