Prot. 6107/2024 - Richiesta Referendum abrogativo - Tutti i partiti, anche quelli in Parlamento, devono raccogliere le firme per le candidature

Scadenza raccolta firme: 5 settembre 2024

Data di pubblicazione:
24 Giugno 2024

Si rende noto che presso l’Ufficio Demografico nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 17:30 è possibile aderire alla raccolta firme per la richiesta del seguente referendum abrogativo annunciato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24/04/2024:

«Volete voi che sia abrogato il Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera  dei  Deputati:  "Approvazione  del testo unico delle leggi recanti norme per la  elezione  della  Camera dei deputati.", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante  dalle  modificazioni e integrazioni successivamente apportate in particolare dalla  legge  3 novembre 2017, n. 165, recante  "Modifiche  al  sistema  di  elezione della Camera dei deputati e del Senato della  Repubblica.  Delega  al Governo per la determinazione dei collegi  elettorali  uninominali  e plurinominali."  e  dalla  legge  27  maggio  2019  n.  51,   recante "Disposizioni per assicurare l'applicabilita' delle leggi  elettorali indipendentemente dal numero di parlamentari"; e  cio'  limitatamente alle seguenti parti:

- l'art. 18-bis, il comma 1, secondo  periodo,  limitatamente alle parole: "di oltre centoventi giorni";

-  l'art.  18-bis,  il  comma  2,  primo  periodo:   "Nessuna sottoscrizione  e'  richiesta  per  i  partiti  o   gruppi   politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe  le  Camere  all'inizio della  legislatura  in  corso  al  momento  della  convocazione   dei comizi.";

- l'art. 18-bis, il comma 2, secondo  periodo,  limitatamente alle parole: "In tali casi";

- l'art. 18-bis, il comma 2, il quarto periodo: "La firma del sottoscrittore  deve  essere  autenticata  da  un  notaio  o  da   un cancelliere di tribunale.";

- l'art. 18-bis, il comma 2,  quinto  periodo,  limitatamente alla parola: "altresi'" ?» 

Ultimo aggiornamento

Lunedi 24 Giugno 2024