Si rende noto che presso l’Ufficio Demografico nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 17:30 è possibile aderire alla raccolta firme per la richiesta del seguente referendum abrogativo annunciato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24/04/2024:
«Volete voi che sia abrogato il Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati: "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e il Decreto Legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 recante "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica", nei testi risultanti dalle modificazioni e integrazioni ad essi successivamente apportate in particolare dalla legge 3 novembre 2017, n. 165 recante "Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali." e dalla legge 27 maggio 2019 n. 51 recante "Disposizioni per assicurare l'applicabilita' delle leggi elettorali indipendentemente dal numero di parlamentari"; e cio' limitatamente alle seguenti parti: A) Nel decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361: - l'art. 83, comma 1, lettera c) limitatamente alle parole: "quanto previsto alla lettera e)"; - l'art. 83, comma 1, lettera e): "individua quindi: 1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unita' superiore; 2) le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonche' le singole liste non collegate e le liste collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unita' superiore;"; - l'art. 83, comma 1, lettera f), primo periodo limitatamente alle parole: "di cui alla lettera e) del presente comma"; - l'art. 83, comma 1, lettera f), secondo periodo limitatamente alle parole "di cui alla lettera e) del presente comma"; - l'art. 83, comma 1, lettera g), primo periodo, limitatamente alle parole: "che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 percento dei voti validi espressi"; secondo periodo, limitatamente alle parole: "ammesse al riparto"; quarto periodo, limitatamente alle parole "ammessa al riparto"; - l'art. 83, comma 1, lettera h), primo periodo, limitatamente alle parole: "di cui alla lettera e)"; terzo periodo, limitatamente alle parole: "ammesse al riparto"; - l'art. 83, comma 1, lettera i), secondo periodo, limitatamente alle parole: "ammesse alla ripartizione ai sensi della lettera g), primo periodo"; B) Nel Decreto Legislativo 20 dicembre 1993, n. 533: - l'art. 16-bis, comma 1, lettera e): "e) individua quindi: 1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unita' superiore; 2) le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, e le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione, nonche' le liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unita' superiore;"; - l'art. 16-bis, comma 1, lettera f), limitatamente alle parole: "individuate ai sensi della lettera e), numeri 1) e 2)"; - l'art. 17, comma 1, primo periodo, limitatamente alle parole: "ai sensi dell'art. 16-bis, comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera f)"; - l'art. 17, comma 1, lettera a), primo periodo, limitatamente alle parole: "di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera e), numero 1", e alle parole: "che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione e delle singole liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16,"; - l'art. 17, comma 1, lettera b), primo periodo, limitatamente alle parole: "ammesse al riparto che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonche' fra le liste collegate che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione, nonche' fra le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unita' superiore"; - l'art. 17, comma 1, lettera b), secondo periodo, limitatamente alle parole: "ammesse al riparto"; terzo periodo, limitatamente alle parole: "ammessa al riparto"?»