Prot. 6107/2024 - Richiesta Referendum abrogativo soglie di accesso per liste autonome e coalizioni

Scadenza raccolta firme: 5 settembre 2024

Data di pubblicazione:
24 Giugno 2024

Si rende noto che presso l’Ufficio Demografico nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 17:30 è possibile aderire alla raccolta firme per la richiesta del seguente referendum abrogativo annunciato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24/04/2024:

«Volete voi che sia abrogato il Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera  dei  Deputati:  "Approvazione  del testo unico delle leggi recanti norme per la  elezione  della  Camera dei deputati.", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e il Decreto Legislativo 20 dicembre 1993,  n. 533 recante "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica", nei testi risultanti dalle modificazioni e integrazioni ad essi successivamente apportate in  particolare  dalla legge 3 novembre 2017,  n.  165  recante  "Modifiche  al  sistema  di elezione della Camera dei deputati e  del  Senato  della  Repubblica. Delega al  Governo  per  la  determinazione  dei  collegi  elettorali uninominali e plurinominali." e dalla legge  27  maggio  2019  n.  51 recante "Disposizioni per  assicurare  l'applicabilita'  delle  leggi elettorali indipendentemente dal  numero  di  parlamentari";  e  cio' limitatamente alle seguenti parti: A) Nel decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361: - l'art. 83, comma 1, lettera c) limitatamente alle parole: "quanto previsto alla lettera e)"; - l'art. 83, comma 1, lettera e): "individua quindi: 1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul  piano nazionale almeno il 10 per cento  dei  voti  validi  espressi  e  che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi  ovvero  una lista   collegata   rappresentativa   di    minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione  ad  autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di  attuazione  prevedano una particolare tutela di  tali  minoranze  linguistiche,  che  abbia conseguito almeno il 20 per cento  dei  voti  validi  espressi  nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati  eletti  in almeno un quarto dei  collegi  uninominali  della  circoscrizione  ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unita' superiore; 2)  le  singole  liste  non  collegate,  o   collegate   in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al  numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per  cento dei voti validi espressi, nonche' le singole liste non collegate e le liste  collegate  in  coalizioni  che  non   abbiano   raggiunto   la percentuale  di  cui  al  numero  1),  rappresentative  di  minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in  una  regione ad  autonomia  speciale  il  cui  statuto  o  le  relative  norme  di attuazione  prevedano  una  particolare  tutela  di  tali   minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei  voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano  stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi  uninominali  della circoscrizione  ai  sensi  dell'articolo   77,   con   arrotondamento all'unita' superiore;"; - l'art. 83, comma 1, lettera f), primo periodo limitatamente alle parole: "di cui alla lettera e) del presente comma"; -  l'art.  83,  comma  1,   lettera   f),   secondo   periodo limitatamente alle parole  "di  cui  alla  lettera e)  del  presente comma"; -  l'art.  83,  comma   1,   lettera   g),   primo   periodo, limitatamente  alle  parole:  "che  abbiano  conseguito   sul   piano nazionale almeno il 3 percento dei  voti  validi  espressi";  secondo periodo, limitatamente alle  parole:  "ammesse  al  riparto";  quarto periodo, limitatamente alle parole "ammessa al riparto"; -  l'art.  83,  comma   1,   lettera   h),   primo   periodo, limitatamente alle parole: "di cui alla lettera e)";  terzo  periodo, limitatamente alle parole: "ammesse al riparto"; -  l'art.  83,  comma  1,  lettera   i),   secondo   periodo, limitatamente alle parole: "ammesse alla ripartizione ai sensi  della lettera g), primo periodo";  B) Nel Decreto Legislativo 20 dicembre 1993, n. 533: - l'art. 16-bis, comma 1, lettera e): "e) individua quindi: 1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul  piano nazionale almeno il 10 per cento  dei  voti  validi  espressi  e  che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi  ovvero una lista collegata che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei  voti validi espressi almeno in una  regione  ovvero  una  lista  collegata rappresentativa di minoranze  linguistiche  riconosciute,  presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare  tutela  di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano  stati  proclamati eletti  in  almeno  un   quarto   dei   collegi   uninominali   della circoscrizione   regionale   ai   sensi   dell'articolo    16,    con arrotondamento all'unita' superiore; 2)  le  singole  liste  non  collegate,  o   collegate   in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al  numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per  cento dei voti validi  espressi,  e  le  singole  liste  non  collegate,  o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la  percentuale  di cui al numero 1), che abbiano conseguito almeno il 20 per  cento  dei voti validi espressi almeno in una  regione,  nonche'  le  liste  non collegate, o collegate in coalizioni che  non  abbiano  raggiunto  la percentuale  di  cui  al  numero  1),  rappresentative  di  minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in  una  regione ad  autonomia  speciale  il  cui  statuto  o  le  relative  norme  di attuazione  prevedano  una  particolare  tutela  di  tali   minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione  regionale  ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unita' superiore;"; - l'art. 16-bis, comma  1,  lettera  f),  limitatamente  alle parole: "individuate ai sensi della lettera e), numeri 1) e 2)"; - l'art. 17,  comma  1,  primo  periodo,  limitatamente  alle parole: "ai sensi dell'art. 16-bis, comma 1, lettera e), numeri 1)  e 2), e incluse  nell'elenco  di  cui  all'articolo  16-bis,  comma  1, lettera f)"; -  l'art.  17,  comma   1,   lettera   a),   primo   periodo, limitatamente alle parole: "di cui all'art. 16-bis, comma 1,  lettera e), numero 1", e alle  parole:  "che  abbiano  conseguito  sul  piano nazionale almeno il 3 per  cento  dei  voti  validi  espressi  o  che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei  voti  validi  espressi nella regione e delle  singole  liste  rappresentative  di  minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in  una  regione ad  autonomia  speciale  il  cui  statuto  o  le  relative  norme  di attuazione  prevedano  una  particolare  tutela  di  tali   minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione  regionale  ai sensi dell'articolo 16,"; -  l'art.  17,  comma   1,   lettera   b),   primo   periodo, limitatamente alle parole: "ammesse al riparto che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti  validi  espressi, nonche' fra le liste collegate che abbiano conseguito  almeno  il  20 per cento dei voti validi espressi  nella  regione,  nonche'  fra  le liste   collegate   rappresentative   di    minoranze    linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione  ad  autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di  attuazione  prevedano una  particolare  tutela  di  tali  minoranze  linguistiche,  i cui candidati siano stati proclamati  eletti  in  almeno  un  quarto  dei collegi  uninominali  della   circoscrizione   regionale   ai   sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unita' superiore"; -  l'art.  17,  comma  1,  lettera   b),   secondo   periodo, limitatamente alle  parole:  "ammesse  al  riparto";  terzo  periodo, limitatamente alle parole: "ammessa al riparto"?» 

 

Ultimo aggiornamento

Lunedi 24 Giugno 2024