Prot. 6107/2024 - Richiesta Referendum abrogativo voto congiunto tra candidati uninominali e liste plurinominali

Scadenza raccolta firme: 5 settembre 2024

Data di pubblicazione:
24 Giugno 2024

Si rende noto che presso l’Ufficio Demografico nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 17:30 è possibile aderire alla raccolta firme per la richiesta del seguente referendum abrogativo annunciato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24/04/2024:

«Volete voi che sia abrogato il Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera  dei  Deputati:  "Approvazione  del testo unico delle leggi recanti norme per la  elezione  della  Camera dei deputati.", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e il Decreto Legislativo 20 dicembre 1993,  n. 533 recante "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica" nei testi risultanti dalle  modificazioni  e integrazioni ad essi successivamente apportate in  particolare  dalla legge 3 novembre 2017,  n. 165 recante  "Modifiche  al  sistema  di elezione della Camera dei deputati e  del  Senato  della  Repubblica. Delega al  Governo  per  la  determinazione  dei  collegi  elettorali uninominali e plurinominali." e dalla legge  27  maggio  2019  n. 51 recante "Disposizioni per  assicurare  l'applicabilita'  delle  leggi elettorali indipendentemente   dal numero di parlamentari"; limitatamente alle seguenti parti:  

A) nel Decreto del Presidente Della Repubblica 30 Marzo 1957, n. 361:  - l'art. 31, comma 5,  primo  periodo,  limitatamente  alle parole: "e' espresso per tale lista e per il candidato uninominale ad esso collegato"; - l'art. 31, comma 5, secondo periodo,  limitatamente  alle parole: "Se e' tracciato", e alle parole "il voto e'  espresso  anche per la lista ad esso collegata e, nel caso di piu'  liste  collegate, il voto e' ripartito tra le liste della coalizione in proporzione  ai voti ottenuti nel collegio"; - l'art. 58, comma 2, limitatamente alle parole: "e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale"; - l'art. 58, comma 3,  primo  periodo,  limitatamente  alla parola: "solo", e alle parole: "a favore della lista e"; - l'art. 58, comma 3, secondo periodo: "Nel  caso  di  piu' liste collegate in coalizione, i voti sono  ripartiti  tra  le  liste della coalizione in proporzione ai  voti  ottenuti  da  ciascuna  nel collegio uninominale"; - l'art. 59-bis, comma 1: "Se l'elettore traccia  un  segno sul rettangolo contenente il nome e  il  cognome  del  candidato  nel collegio uninominale e  sul  rettangolo  contenente  il  contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio  plurinominale, il  voto  e'  comunque  valido  a  favore  della  lista  e  ai   fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale."; - l'art. 59-bis, comma 2, limitatamente alle parole: "e  ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale"; - l'art. 59-bis, comma 3: "Se l'elettore traccia un  segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome  del candidato nel collegio  uninominale  e  un  segno  su  un  rettangolo contenente il contrassegno di una  lista  cui  il  candidato  non  e' collegato, il voto e' nullo."; -  l'art.  59-bis,  comma  6,  limitatamente  alle  parole: "difforme dalle disposizioni di cui all'art. 58, secondo comma, e  al presente articolo"; - l'art. 68, comma 3, quinto periodo: "Prende altresi' nota dei  voti  espressi  in  favore  del  solo  candidato  nel   collegio uninominale collegato a piu' liste"; - l'art. 77, comma  1,  lettera  c):  "determina  la  cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale  cifra  e' data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa  nelle singole sezioni  elettorali  del  collegio uninominale  e  dei  voti espressi  a  favore  dei  soli  candidati  nei  collegi   uninominali collegati a piu' liste in coalizione di cui all'art. 58, terzo comma, ultimo periodo,  attribuiti  alla  lista  a  seguito  delle  seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti  da tutte le liste della  coalizione  nel  collegio  uninominale  per  il numero dei voti espressi a favore  dei  soli  candidati  nei  collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione.  Divide  poi  il totale  dei  voti  validi  conseguiti  da  ciascuna  lista  per  tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi'  ottenuto  rappresenta il numero dei  voti  da  assegnare  a  ciascuna  lista;  i  voti  che rimangono ancora da attribuire sono  rispettivamente  assegnati  alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano  dato  i  maggiori resti,  secondo  l'ordine  decrescente  dei  resti  medesimi.   Nella ripartizione dei voti espressi  in  favore  dei  soli  candidati  nei collegi uninominali collegati a piu' liste in  coalizione,  l'Ufficio esclude  dal  computo  i  voti  espressi  in   favore   della   lista rappresentativa di minoranze linguistiche  riconosciute  nei  collegi uninominali dove questa ha presentato proprie  candidature  ai  sensi dell'art. 18-bis, comma 1-bis;"; -  l'art.  77,  comma  1,  lettera  d),  secondo   periodo, limitatamente alle parole: "di collegio uninominale";

B) nel Decreto Legislativo 20 dicembre 1993, n. 533: - l'art. 11, comma 3, limitatamente alle  parole:  "di  cui all'art. 31"; - l'art. 14, comma 1, limitatamente alle parole: "e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale"; - l'art. 14, comma 2,  limitatamente  alla  parola:  "solo" posta tra le parole: "tracciato" e "sul nome", e alle parole:  "della lista e ai fini" poste tra le parole: "a favore" e "dell'elezione", e al  periodo  conclusivo:  "Nel  caso  di  piu'  liste  collegate   in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste  della  coalizione  in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale."; - l'art 16 comma 1, lettera c), limitatamente alle  parole: "e dei  voti  espressi  a  favore  dei  soli  candidati  nei  collegi uninominali collegati a piu' liste in coalizione di cui  all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, attribuiti alla lista a  seguito  delle seguenti operazioni: l'ufficio  divide  il  totale  dei  voti  validi conseguiti  da  tutte  le  liste  della   coalizione   nel   collegio uninominale per il  numero  dei  voti  espressi  a  favore  dei  soli candidati  nei  collegi  uninominali,  ottenendo  il   quoziente   di ripartizione. Divide poi il totale  dei  voti  validi  conseguiti  da ciascuna lista per tale quoziente.  La  parte  intera  del  quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali  queste  ultime  divisioni  abbiano dato  i  maggiori  resti,  secondo  l'ordine  decrescente  dei  resti medesimi. Nella ripartizione dei voti espressi  in  favore  dei  soli candidati  nei  collegi  uninominali  collegati  a  piu'   liste   in coalizione, l'ufficio esclude dal computo i voti espressi  in  favore della lista rappresentativa di  minoranze  linguistiche  riconosciute nei  collegi  uninominali  dove  questa  abbia   presentato   proprie candidature ai sensi dell'art. 18-bis, comma 1-bis, del  testo  unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo  1957,  n. 361;"; - l'art.  16,  comma  1,  lettera  d),  limitatamente  alle parole: "di collegio uninominale"?» 

Ultimo aggiornamento

Lunedi 24 Giugno 2024