Prot. 6107/2024 - Progetto di legge di iniziativa popolare - Reintroduzione delle preferenze nei Collegi plurinominali della Camera e del Senato

Scadenza raccolta firme: 5 settembre 2024

Data di pubblicazione:
24 Giugno 2024

Si rende noto che presso l’Ufficio Demografico nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 17:30 è possibile aderire alla raccolta firme per il progetto di legge di iniziativa popolare annunciata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24/05/2024 avente ad oggetto: "Reintroduzione delle preferenze nei Collegi plurinominali della Camera e del Senato".

 

 ART. 1. - MODIFICHE AL TESTO UNICO DI CUI AL DPR 30 MARZO 1957, N. 361 Al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’art. 18-bis Il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. A pena di inammissibilità, in ogni collegio plurinominale ciascuna lista deve essere composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine alternato di genere. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, e non può essere superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale.” b) all’art. 24, comma 1, n. 2, l'a parola “numerico” e le parole “sulle schede di votazione e” sono soppresse. c) all’art. 31, sono apportate le seguenti modifiche:  1) il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. A fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono inserite due righe orizzontali in bianco per l’espressione di non più di due preferenze, di genere diverso, per candidati compresi nella lista collegata col candidato nel collegio uninominale. 2) Il comma 3. è sostituito dal seguente: 3. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nel collegio plurinominale sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli; a fianco di ciascuna lista sono inserite due righe orizzontali in bianco per l’espressione di non più di due preferenze, di genere diverso, per candidati compresi nella rispettiva lista. 3) Nel comma 4, le parole “nonché i nomi e i cognomi dei candidati” sono sostituite dalle parole “delle liste” 4) Il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: Nella parte esterna della scheda, entro un apposito rettangolo, è riportata in grassetto la seguente dicitura: <<Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta, con facoltà di indicare sino a due preferenze per candidati compresi nella stessa lista, scrivendo il cognome e, in caso di omonimia, anche il nome; se viene espressa più di una preferenza, almeno una deve essere di genere diverso a pena di inefficacia della seconda preferenza in eccesso di genere>>". d) All’art. 58, il secondo comma è sostituito dal seguente: “L’elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno del candidato del collegio uninominale e/o della lista del collegio plurinominale che intende votare, con facoltà di esprimere sino a due voti di preferenza per candidati della lista prescelta, indicandone il cognome ovvero anche il cognome e il nome in ogni caso in cui vi sia possibilità di confusione tra più candidati della stessa lista votata. Se vengono espresse due preferenze, devono essere di genere diverso a pena di inefficacia della seconda preferenza in eccesso di genere. Se vengono espresse più di due preferenze, sono inefficaci quelle espresse in eccedenza, sempre nel rispetto del limite di genere. Sono valide le preferenze dovunque espresse se si riferiscono a candidati della lista votata, mentre sono inefficaci le preferenze espresse a favore di candidati compresi in una lista diversa da quella votata. Se non risulta segnato il contrassegno di alcuna lista, ma risultano ovunque espresse preferenze che siano tutte riferibili a sola una lista, è valido il voto di lista e sono efficaci le preferenze». e) all’art. 59-bis sono apportate le seguenti modifiche: 1) al comma 1, le parole “e i nominativi dei candidati” sono soppresse; 2) al comma 2, le parole “di candidati” sono soppresse. f) all’art. 68 sono apportate le seguenti modifiche: 1) al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Prende infine nota dei voti di preferenza espressi a favore di uno o più candidati nel collegio plurinominale, nei termini consentiti dal secondo comma dell’art. 58”: 2) al comma 3-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Il segretario proclama ad alta voce i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale, i voti attribuiti a ciascuna lista e i rispettivi voti di preferenza espressi a favore di uno o più candidati nel collegio plurinominale, nei termini consentiti dal secondo comma dell’art. 58”. g) all’art. 71 è apportata la seguente modifica: il n. 2 del comma 1 è sostituito dal seguente: “2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti di lista e di preferenza  contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e di preferenza rispettivamente espressi nel collegio plurinominale e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale che siano stati contestati ed assegnati provvisoriamente ovvero non assegnati, e ciò ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'art. 76”. h) all’art. 77, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: 1) alla lettera d) è aggiunto infine il seguente periodo: “determina la   cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale; tale cifra è data dalla somma delle preferenze conseguite da ciascun candidato della rispettiva lista nel collegio plurinominale.” 2) alla lettera f) è aggiunto in fine il seguente periodo: “determina la   cifra elettorale individuale circoscrizionale di ciascun candidato; tale cifra è data dalla somma delle preferenze conseguite da ciascun candidato nei collegi compresi nella circoscrizione.” 3) la lettera l) è sostituita dalla seguente: l) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista e di ciascuno dei rispettivi candidati, nonché il totale dei voti validi della circoscrizione”. i)all’art. 84 sono apportate le seguenti modifiche: 1) al comma 1, le parole finali “secondo l’ordine di presentazione” sono soppresse; 2) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma 10: 10) In tutti i casi di cui sopra, viene proclamato eletto il candidato di ciascuna lista secondo l’ordine delle rispettive preferenze; in caso di parità, prevale il più anziano” l) all’art. 86, comma 1, le parole “secondo l’ordine di presentazione” sono sostituite dalle parole “secondo l’ordine delle rispettive preferenze; in caso di parità, prevale il più anziano”  ART. 2. - MODIFICHE AL TESTO UNICO DI CUI AL D. LGS. 20 DICEMBRE 1993 N. 533 Al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della repubblica, di cui al Decreto legislativo 20 dicembre 1993 n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni: All’art. 9, il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. A pena di inammissibilità, in ogni collegio plurinominale ciascuna lista deve essere composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine alternato di genere. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, e non può essere superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale. Nei collegi plurinominali in cui è assegnato un solo seggio, la lista è composta da un solo candidato ” b) All’art. 11, sono apportate le seguenti modifiche: Al comma 1, lettera a), la parola “numerico” e le parole “sulle schede di votazione e” sono soppresse; L’ultimo periodo del comma 3 è soppresso c)  All’art. 14, il primo comma è sostituito dal seguente: “L’elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno del candidato del collegio uninominale e/o della lista del collegio plurinominale che intende votare, con facoltà di esprimere sino a due voti di preferenza per candidati della lista prescelta, indicandone il cognome ovvero anche il cognome e il nome in ogni caso in cui vi sia possibilità di confusione tra più candidati della stessa lista votata. Se vengono espresse due preferenze, devono essere di genere diverso a pena di inefficacia della seconda preferenza in eccesso di genere. Se vengono espresse più di due preferenze, sono inefficaci quelle espresse in eccedenza, sempre nel rispetto del limite di genere. Sono valide le preferenze dovunque espresse se si riferiscono a candidati della lista votata, mentre sono inefficaci le preferenze espresse a favore di candidati compresi in una lista diversa da quella votata. Se non risulta segnato il contrassegno di alcuna lista, ma risultano ovunque espresse preferenze che siano tutte riferibili a sola una lista, è valido il voto di lista e sono efficaci le preferenze». d) all’art. 16, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: 1) alla lettera d) è aggiunto infine il seguente periodo: “determina la   cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale; tale cifra è data dalla somma delle preferenze conseguite da ciascun candidato della rispettiva lista nel collegio plurinominale.” 2) alla lettera f) è aggiunto in fine il seguente periodo: “determina la   cifra elettorale individuale regionale di ciascun candidato; tale cifra è data dalla somma delle preferenze conseguite da ciascun candidato nei collegi compresi nella regione.” 3) la lettera l) è sostituita dalla seguente: l) comunica all'Ufficio centrale nazionale, di cui all’art. 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista e di ciascuno dei rispettivi candidati, nonché il totale dei voti validi della regione”. e) all’art. 17-bis sono apportate le seguenti modifiche: 1) al comma 1, le parole finali “secondo l’ordine di presentazione” sono soppresse; 2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma 4: 4) In tutti i casi di cui sopra, viene proclamato eletto il candidato di ciascuna lista secondo l’ordine delle rispettive preferenze; in caso di parità, prevale il più anziano” f) all’art. 19, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, in un collegio plurinominale è attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato primo dei non eletti, secondo l’ordine delle rispettive preferenze; in caso di parità, prevale il più anziano”.

Ultimo aggiornamento

Lunedi 24 Giugno 2024