Non è necessaria l'assistenza di un avvocato.
Se non viene nominato un avvocato, il ricorrente dovrà dichiarare nel ricorso la residenza o la elezione di domicilio (presso un amico, un parente, il luogo di lavoro…) nel comune dove ha sede il giudice al quale ci si rivolge. Infatti, se il ricorrente non è residente nel comune sede dell’ufficio del giudice di pace a cui deve presentare ricorso, e non indica un domicilio nel territorio del comune, la cancelleria non effettuerà le comunicazioni relative alla procedura (data dell’udienza, esito del ricorso ecc.) e quindi dovrà essere il ricorrente stesso ad assumere queste informazioni presso la cancelleria.
Il ricorso è soggetto al pagamento del contributo unificato.
Il giudice accoglie il ricorso oppure può accoglierlo solo in parte.
Se il giudice respinge il ricorso può porre a carico del ricorrente, anche le spese del procedimento nonché gli onorari di avvocato della controparte.