IMU 2022 - Imposta Comunale Propria

Data di pubblicazione:
13 Giugno 2022

Il 16 giugno 2022 scade il termine per versare l’acconto IMU 2022.

Il calcolo dell'IMU dovuta in acconto per l'anno 2022 con scadenza il 16/06/2022 si deve eseguire versando il 50% di quanto pagato nel 2021. 

Il saldo a conguaglio (o seconda rata IMU) dovrà essere versato entro il 16 dicembre dello stesso anno.

Ultime novità

PAGAMENTO ACCONTO IMU 2022
Il 16 giugno 2022 scade il termine per il pagamento dell'acconto IMU 2021 e il 16 dicembre 2022 quello per il pagamento del saldo IMU 2022.

PROGRAMMA PER AUTOCALCOLO IMU/TASI
Di seguito vi è il collegamento al programma che permette di calcolare quanto dovuto e di stampare il modello F24; inserendo nell'apposita finestra la corretta tipologia di immobile, il programma determina automaticamente l'imposta dovuta.
Lo stesso programma consente anche di calcolare il pagamento da effettuare a titolo di ravvedimento operoso per IMU/TASI pregressa.

CLICCA QUI: http://79.7.61.246/ISAPI/B609W/GtiWeb.dll

 ESENZIONI 2022
Ai sensi del comma 3 dell'art. 78 del decreto legge14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, spetta l'esenzione IMU per il 2021 e il 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3, destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

 

Sono esenti IMU a partire dal 2022 i beni merce, ossia gli immobili di proprietà di imprese edili, costruiti e destinati alla vendita, non locati, finché permangono in questa condizione (Art. 1, comma 751, L. 160/20219 - Legge di Bilancio 2020).
I soggetti che usufruiscono delle esenzioni sopra indicate sono tenuti a presentare al Comune la dichiarazione IMU su modulistica ministeriale entro il 30.6.2022.

 

NUCLEI FAMILIARI CON RESIDENZE IN IMMOBILI DIVERSI
E' cambiato il regime agevolativo per i nuclei familiari i cui componenti abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi.
A partire dal 2022 in base all 'art. 5-decies del D.L. 21.10.2021 n°146 le agevolazioni per l'abitazione principale (e relative pertinenze) si applicano al massimo per un immobile. L'immobile su cui si applicano le agevolazioni è quello scelto dal nucleo familiare. Ove si intenda usufruire di tali agevolazioni, occorre presentare 
dichiarazione sul modello ministeriale, al fine di evitare l'emissione di avvisi di accertamento da parte del Comune.

AGEVOLAZIONE PER PENSIONATI NON RESIDENTI - ANNO 2022
La legge 30 dicembre 2020 n°178, comma 48 dell'art.1, riduceva al 50% l'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con lo Stato italiano , residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
Limitatamente al 2022 tale riduzione è stata aumentata dall'articolo 1, comma 743, della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022): nel 2022 l'IMU dovuta è il 37,5%.

Ultimo aggiornamento

Lunedi 13 Giugno 2022