Cambio di residenza in tempo reale

Servizio attivo

Come effettuare cambio di residenza in tempo reale

A chi è rivolto

A chi intende cambiare residenza

Descrizione

L'art. 5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, comma 1, letto a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 ovvero l’iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune o dall’estero, il cambio di abitazione all’interno del Comune e l’emigrazione all’estero, nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese.

Come fare

E’ stabilito che le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, C. 1, lett. a), b) e c) del regolamento anagrafico, vadano fatte attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'Interno (e resi disponibili in questa sezione del sito istituzionale del Comune di Cannara), da inoltrare al Comune competente con le seguenti modalità:
- direttamente allo sportello comunale
- a mezzo raccomandata
- a mezzo fax
- per via telematica

L’invio telematico è consentito ad una delle seguenti condizioni:
a. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b. che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
d. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Cosa serve

Modulistica compilata

Cosa si ottiene

Cambio di residenza

Tempi e scadenze

Una volta acquisita la dichiarazione, l’Ufficiale d’Anagrafe procederà, nei due giorni lavorativi successivi, ad effettuarne la registrazione fermo restando che gli effetti giuridici della stessa decorrono dalla data di presentazione.

Successivamente, e comunque nel termine di 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata, l’Ufficiale d’Anagrafe provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione; trascorso detto termine senza che siano stati comunicati all’interessato gli eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla fata della dichiarazione.

Nel caso in cui gli accertamenti diano esito negativo ovvero sia stata verificata l’assenza dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione, l’Ufficiale di Anagrafe ne dà comunicazione all’interessato il quale ha 10 giorni di tempo dal ricevimento di tale comunicazione per presentare per iscritto le proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti; la comunicazione del preavviso di rigetto interrompe i termini del procedimento che inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine dei dieci giorni.

Nel caso di esito negativo del procedimento di verifica dei requisiti, verrà ripristinata la posizione anagrafica precedente.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Vincoli

DICHIARAZIONI MENDACI

I commi 4 e 5 dell'art. 5 del decreto legge in esame disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all' accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti.

In particolare, il citato comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dal1'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.

Casi particolari

Alcune disposizioni particolari prescrivono che:
- alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo;
- il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti;
- il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'allegato A); in particolare l’iscrizione anagrafica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea è subordinata alla presentazione, unitamente alla dichiarazione, dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno;
- il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato B).

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Servizi Demografici - Scuola

Via Valter Baldaccini, 1, 06033 Cannara PG, Italia

Telefono: 0742731801
Email: demografico@comune.cannara.pg.it
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Pagina aggiornata il 25/11/2024