IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - UFFICIO COMMERCIO informa:
I titolari o gestori di strutture ricettive e di immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche dell’Umbria dal 1° settembre possono accedere alla Banca Dati nazionale del Ministero del Turismo BDSR per dotarsi del CIN, il Codice identificativo nazionale che deve essere esposto all’esterno delle strutture/locazioni e utilizzato ai fini promozionali, la cui acquisizione è obbligatoria.
La Regione Umbria ha già trasmesso al Ministero del Turismo la propria banca dati e gli operatori, per ottenere il CIN, possono fin da ora accedere alla BDSR che – come comunicato dal Ministero del Turismo – entrerà in esercizio dalla prossima settimana con la pubblicazione del relativo avviso ministeriale.
È l’Assessorato regionale al Turismo a rendere nota la nuova fase che riguarda tutti gli operatori dell’accoglienza, anche quelli già in possesso del codice regionale, chiamati in base alla normativa nazionale ad adeguarsi agli obblighi correlati al codice identificativo nazionale (ai sensi dell’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023).
Nulla cambia, invece, per la registrazione giornaliera degli arrivi e delle partenze dei propri clienti per la quale la Regione Umbria ha messo a disposizione delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche che operano sul territorio umbro la piattaforma Turismatica (https://turismatica.regione.umbria.it/ntojsf/), un servizio che consente di rispondere all’obbligo istituzionale delle rilevazioni sulla domanda e sull’offerta turistica regionale inserite nel Programma Statistico Nazionale.
Nel portale del Ministero del Turismo (https://www.ministeroturismo.gov.it/banca-dati-strutture-ricettive/) sono disponibili le informazioni relative alla BDSR e al CIN, la normativa di riferimento, le FAQ, il manuale per gli operatori, i recapiti per l’assistenza e l’accesso alla Banca Dati nazionale.
+++ Aggiornamento del 24 ottobre 2024 +++
Termine acquisizione CIN prorogato al 31 dicembre 2024
L’obbligo di munirsi del CIN da parte delle strutture ricettive è fissato nella data del 1° gennaio 2025, pena l’applicazione delle sanzioni previste dalla citata norma
Con un comunicato del 22 ottobre 2024, il Ministero del Turismo ha prorogato il termine entro cui i soggetti interessati hanno l’obbligo di munirsi del CIN (codice identificati nazionale) che deve, pertanto, intendersi fissato nella data del 1° gennaio 2025, pena l’applicazione delle sanzioni previste dalla citata norma.
Si tratta della procedura per la richiesta e l’attribuzione del codice identificativo nazionale (CIN) di cui all'art. 13-ter del DL del 145/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 191/2023, collegato alla BDSR (Banca Dati delle Strutture ricettive).
Si evidenzia inoltre che:
- l'individuazione di un termine unico è finalizzata a garantire uniformità di trattamento nei confronti degli utenti finali della BDSR, ovverosia i titolari di strutture ricettive e di unità immobiliari ad uso abitativo offerti in locazione tenuti all’acquisizione del CIN;
- il termine per il conseguimento del CIN deve intendersi fissato al 1° gennaio 2025, in modo da soddisfare le suesposte esigenze e garantire, peraltro, piena uniformità di applicazione della disciplina su tutto il territorio nazionale.
CIN e BDSR: il punto della situazione
Ricordiamo, in materia, che nella Gazzetta Ufficiale Parte Seconda - Foglio delle inserzioni n.103 del 3 settembre 2024, è stato pubblicato l'Avviso di entrata in funzione della banca dati nazionale delle strutture ricettive e del portale telematico del Ministero del Turismo per l'assegnazione del CIN.
Dal 2 novembre 2024, 60 giorni dopo la pubblicazione, è diventata quindi ufficialmente operativa la cd. BDSR - Banca dati delle strutture ricettive, come previsto dall'art.13-quater comma 4 del decreto-legge 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 58/2019.
Il CIN va obbligatoriamente richiesto da parte:
- dei titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- dei locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
- dei locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 96/2017.
Obblighi e sanzioni
Gli obblighi, le sanzioni e le altre disposizioni contenute all’art. 13-ter del DL 145/2023 sono applicabili dopo la proroga a partire dal 1° gennaio 2025.
Questo il quadro delle sanzioni applicabili:
- la mancata esposizione del CIN comporterà una sanzione che varia da 500 a 5.000 euro;
- per chi affitta senza codice, la multa prevista è compresa tra 800 e 8.000 euro;
- i gestori di strutture che non rispettano i requisiti di sicurezza, come l'installazione di rilevatori di gas combustibili e monossido di carbonio e la presenza di estintori, possono essere sanzionati con una multa che va da 600 a 6.000 euro;
- chi affitta ai turisti più di quattro immobili senza aver prima presentato la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) rischia una sanzione tra 2.000 e 10.000 euro.
https://www.ministeroturismo.gov.it/