Si rende noto che presso l’Ufficio Demografico nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 17:30 è possibile aderire alla raccolta firme per il progetto di legge di iniziativa popolare annunciata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19/09/2025:
«Modifiche all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e altre disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado e rideterminazione del numero di alunni dell'istituzione scolastica necessario per l'assegnazione di un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato».
Proposta di legge
Art. 1 (Modifiche all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) 1. All’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 1. A decorrere dall’anno scolastico 2026/2027, ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, sono adottati interventi e misure volti a ridurre gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l’anno scolastico 2028/2029, tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni con disabilità. 2. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale docente, su posto comune e di sostegno, in modo da conseguire, nel triennio 2026-2028, una maggiore consistenza numerica coerente con le previsioni di cui al comma 1. 3. Si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2026-2028, un incremento complessivo del 10% della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2024/2025. 4. Il Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, adegua i regolamenti e le altre disposizioni vigenti in materia alle finalità indicate nei commi precedenti. b) i commi 6, 8 e 9 sono soppressi.
Art. 2 (Disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado) 1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare modifiche al regolamento di cui al Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al fine di prevedere nuovi criteri per la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto dei seguenti principi: a) prevedere che la dotazione organica complessiva definita annualmente, sia a livello nazionale che per ambiti regionali, si basi sulla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi diminuendo il rapporto medio, a livello nazionale, di alunni per classe di 0,40, da realizzare nel triennio 2026-2028; b) prevedere che le classi iniziali di ciclo delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado nonché le sezioni della scuola dell’infanzia, siano costituite da un numero di alunni non inferiore a 14 e non superiore a 20, elevabile a 21 qualora rimangano resti; c) prevedere che le classi iniziali di ciclo delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado nonché le sezioni della scuola dell’infanzia siano costituite da un numero di alunni non superiore a 18 nel caso accolgano un alunno con disabilità, ovvero non più di 15 alunni nel caso accolgano più di un alunno con disabilità o un alunno con certificazione di disabilità grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e che comunque in una classe iniziale non siano presenti più di 3 alunni con disabilità; d) prevedere che le classi iniziali degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, comprese quelle delle sezioni associate e delle sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso, siano costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 14; e) consentire la costituzione di classi iniziali di ciclo degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio purché il numero minimo di iscritti a ciascun indirizzo sia non inferiore a 7.
Art. 3 (Modifiche all’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di rideterminazione del numero di alunni dell’istituzione scolastica necessario per l’assegnazione di un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato) 1. All’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5-quater, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fermo restando che il numero minimo di alunni necessario per l’assegnazione dei dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato e dei direttori dei servizi generali e amministrativi alle istituzioni scolastiche autonome è pari a 400 unità ovvero fino a 200 unità per le istituzioni scolastiche situate nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche »; b) al comma 5-quinquies: 1) al primo periodo, le parole: « , non inferiore a 900 e non superiore a 1000, » sono soppresse e le parole: « e comunque entro i limiti del contingente complessivo a livello nazionale individuato ai sensi del secondo periodo » sono soppresse; 2) il secondo periodo è soppresso; c) al comma 5-sexies, il primo e il secondo periodo sono soppressi.
Art.4 (Disposizioni finanziarie) 1. Agli oneri complessivi derivanti dall’attuazione della presente legge, pari a 249.000.000 euro per l’anno 2026, 857.000.000 euro per l’anno 2027, 967.000.000 euro per l’anno 2028, 297.300.000 euro per l’anno 2029, 192.000.000 euro a decorrere dall’anno 2030, si provvede, fino al fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e le maggiori risorse derivanti da quanto stabilito dai successivi commi 2 e 3. 2. All’articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 10 marzo 2000, n. 62 le parole “e paritarie” sono soppresse. 3. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) articolo 1, commi 635 e 636 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”; b)il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 23, riguardante “Regolamento recante norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27”; c) il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 ottobre 2008, n. 84, che definisce le linee guida di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 23