AVVISO per la pulizia e manutenzione di aree private e terreni non edificati o incolti in area urbana, siepi e piantagioni

L'Ufficio Polizia Municipale informa

Data di pubblicazione:
10 Luglio 2023

La stagione estiva è ormai iniziata e con essa aumentano i rischi legati a incendi, nonché possibili problemi igienico-sanitari correlati alla presenza di terreni incolti che possono contribuire all’accumulo di rifiuti, nonché favorire la proliferazione di ratti, serpi, zanzare e insetti nocivi.

Oltre a tali aspetti, da non trascurare neppure i problemi che possono insorgere sul fronte della viabilità, dal momento che rami, vegetazione e siepi sporgenti possono ostruire la viabilità pedonale e veicolare rendendo poco visibile o nascondendo la segnaletica stradale, ostruendo la pubblica illuminazione o restringendo la carreggiata e/o i marciapiedi.

Il regolamento di Polizia Urbana del Comune di Cannara, consultabile anche nel sito istituzionale, all’articolo 20 recita “I proprietari di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l’obbligo di mantenerle in condizioni decorose e tali da non creare pericolo igienico. Dovrà essere assicurato un regolare sfalcio dell’erba che in ogni caso non potrà superare l’altezza di centimetri 20. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

Ai proprietari o amministratori degli immobili stessi è fatto obbligo di provvedere all’estirpamento dell’erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza.

I proprietari, ovvero coloro che hanno disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia il loro uso e destinazione, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti anche se abbandonati da terzi”.

 

Codice della Strada - Art. 29 – Piantagioni e siepi. “I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile. 3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169,00 a euro 679,00. 4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo V”.

 

Si invitano, quindi, i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i responsabili di cantieri edili, i proprietari di terreni posti ai margini delle strade di provvedere ad effettuare, a propria cura e spese e sotto la propria diretta responsabilità penale e civile, i relativi interventi di pulizia dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

Al fine di garantire la corretta e sicura fruibilità della strada pubblica da parte dei cittadini, prevenire illeciti e per la bonaria risoluzione dei dissidi tra i privati la Polizia Locale provvederà ad effettuare i controlli, per verificare il rispetto di quanto prescritto dalle norme.

Ultimo aggiornamento

Lunedi 10 Luglio 2023