POTATURA DI SIEPI E PIANTAGIONI E ALTRE MISURE DI SALVAGUARDIA DELLE STRADE COMUNALI E DEL DECORO URBANO

Data di pubblicazione:
27 Marzo 2020

In base alle norme del Codice della Strada (artt. 29, 31 e 197), è obbligatorio per tutti i proprietari ed i fittavoli di aree confinanti con parcheggi, marciapiedi, piste ciclabili, strade comunali o vicinali d’uso pubblico, effettuare un’adeguata manutenzione periodica di tali aree, per ragioni di salvaguardia del decoro urbano e della sicurezza della circolazione stradale. In particolare, devono essere eseguiti i seguenti interventi:

• Il taglio dell’erba e la potatura delle siepi, in modo da non ostacolare il transito sui marciapiedi e le carreggiate e l’utilizzo delle aree pubbliche;
• il taglio dei rami delle piante che, sporgendo oltre il confine stradale, nascondono la segnaletica o ne compromettono la leggibilità, od ostacolano lo spazzamento stradale, o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
• la rimozione di piante, foglie ramaglie che cadessero sul piano viabile, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa;
• mantenere in buono stato gli sbocchi degli scoli delle acque piovane che confluiscono nei fossi e nelle cunette laterali alle strade.

Gli sfalci e le potature dovranno obbligatoriamente essere conferiti presso il centro di raccolta comunale sito nella Zona Artigianale di Cannara secondo i seguenti orari (Lunedi e Mercoledì dalle 8,00 alle 10,30 e sabato dalle 8 alle 12,30)

I suddetti interventi di messa in sicurezza, adeguamento e corretta tenuta dei fondi antistanti le strade dovranno essere eseguiti costantemente durante tutto il periodo dell’anno.

Si avverte, inoltre, che l’inadempienza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative da euro 168,00 a 674,00 ed espone i responsabili al risarcimento dei danni.

(10 agosto 2016)

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Ultimo aggiornamento

Venerdi 27 Marzo 2020