Razionalizzazione della spesa in occasione di consultazioni elettorali e referendarie

Data di pubblicazione:
27 Marzo 2020

Nel supplemento ordinario n. 87/L della Gazzetta Ufficiale n, 302 del 27 dicembre 2013 - Serie Generale, è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2014) che, fra l'altro, ha introdotto alcune rilevanti modifiche in materia di procedimenti elettorali. Tali disposizioni (articolo 1, dal comma 398 al comma 401), intese a realizzare una minore spesa in occasione di ogni consultazione elettorale e referendaria, possono così sintetizzarsi:

  • drastica diminuzione delle risorse destinate al fondo statale per le spese elettorali: a decorrere dall’anno 2014, è disposta la riduzione di 100 milioni di euro delle risorse destinate allo stanziamento dell’apposito “Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall’attuazione dei referendum” (art.1, comma 398);
  • riduzione da due ad un solo giorno della durata delle operazioni di voto per le consultazioni elettorali e referendarie con prolungamento dell'orario di votazione della domenica, che viene fissato dalle ore 7 alle ore 23 (art.1, comma 399);
  • contenimento delle spese statali da rimborsare ai comuni, nei limiti delle risorse a tal fine assegnate. (art.1, comma 400, lett. b-c): l’importo massimo da rimborsare a ciascun comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito con apposito decreto del Ministero dell’Interno mediante distinti parametri per sezione e per elettore; detti parametri saranno calcolati nella misura del 40% per sezione e del 60% per elettore del totale da ripartire; per i comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali, le predette quote sono maggiorate del 40%;
  • in presenza di consultazioni amministrative, lo Stato non sarà più tenuto a rimborsare la quota parte delle spese derivanti dall’adeguamento degli onorari spettanti ai componenti dei seggi e della spesa per l’eventuale acquisto di cabine elettorali, i cui oneri restano, quindi, a carico dell’Amministrazione interessata alla consultazione;
  • diminuzione di taluni orari obbligatori di apertura pomeridiana degli uffici elettorali comunali, con conseguente risparmio di risorse finanziarie legate all’organizzazione del servizio e al costo della retribuzione del lavoro straordinario; in particolare la norma dispone, tra l’altro, la riduzione del periodo di apertura dell’ufficio elettorale comunale dagli attuali cinque giorni a due giorni antecedenti la consultazione (dalle ore nove alle ore diciotto) e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto (art.1, comma 400, lett.g);
  • totale soppressione della propaganda elettorale indiretta per affissione nei tabelloni precedentemente destinati ai soggetti che non partecipano direttamente alla competizione elettorale (cd. fiancheggiatori) in quanto tale forma di propaganda costituisce una costosa duplicazione di spazi per le affissioni. (art.1, comma 400, lett. h);
  • consistente diminuzione degli spazi destinati alla propaganda diretta tramite affissioni al fine di ridurre le incombenze amministrative e le spese a carico delle Amministrazioni comunali, in particolare quelle per il montaggio e smontaggio dei tabelloni e quelle di acquisto di nuovi tabelloni per deterioramento dei precedenti, con conseguenti, notevoli economie di spesa;  il numero degli spazi è ora stabilito, per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, nelle misure seguenti (art.1, comma 400, lett. h): da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3, da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 5, da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 5 e non più di 10, da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia aventi popolazione inferiore: almeno 10 e non più di 25, da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 25 e non più di 50, da 500.001 a 1.000.000 abitanti: almeno 33 e non più di 166, oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 166 e non più di 333;
  • nomina dei presidenti di seggio presso sezioni del comune di residenza degli stessi, con risparmio delle spese di missione; il Presidente della Corte d’Appello, ove ciò non sia impossibile (ad esempio in caso di assenza di un numero di residenti nel comune iscritti nell’albo dei presidenti almeno pari al numero dei seggi), nomina all’ufficio di Presidente di sezione esclusivamente coloro che siano residenti nel Comune in cui è ubicato il relativo ufficio elettorale di sezione (art.1, comma 400, lett.i);
  • altre misure finalizzate al contenimento delle spese da rimborsare ai comuni.

 

(pubblicazione effettuata in data 12/02/2014)

 

Ultimo aggiornamento

Lunedi 19 Febbraio 2024