Guida per la presentazione delle candidature e delle liste per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale

Data di pubblicazione:
27 Marzo 2020

La presente, breve, guida vuole essere di aiuto alla corretta presentazione delle candidature e delle liste per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale prevista per domenica 25 maggio 2014.

Le indicazioni in essa riportate si rifanno alla pubblicazione n. 5 del Ministero dell’Interno “Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature” edita per le elezioni comunali 2014, oltre che alla normativa vigente.

Si precisa, comunque, che promotori e presentatori delle candidature rimangono unici responsabili per eventuali, involontari errori di trascrizione, di digitazione o per inesattezze o per errate interpretazioni, da cui possano derivare danni diretti o indiretti sia agli interessati sia a terzi (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 25 gennaio 2005, n. 150).

 

Composizione del consiglio comunale

Il numero dei consiglieri comunali varia in base alla popolazione residente nel comune, come determinata a seguito dei dati dell’ultimo censimento generale.

Il comune di Cannara, al censimento 2011, contava 4.308 abitanti residenti.

Nei comuni con popolazione compresa fra 3.001 e 10.000 abitanti, fascia a cui appartiene, dunque, Cannara, sono previsti 12 consiglieri comunali (numero così ridefinito in relazione all’art. 16, comma 17, del d.l. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 135, della legge 7 aprile 2014, n. 56)).

 

Numero dei candidati a consigliere comunale in lista

Almeno 9 e non più di 12 candidati consiglieri.

Quanto alla rappresentanza di genere (sesso), per i comuni fino a 5.000 abitanti è previsto il solo principio che “nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi”, senza l’indicazione di una quota massima per genere (art. 2, comma 1, lett. c) della legge 23 novembre 2012, n. 215, che aggiunge il comma 3-bis all’art. 71 del d.lgs. 267/2000).

 

Numero massimo di coloro che sottoscrivono la lista

Non meno di 30 e non più di 60 elettori (art. 3 legge 81/1993), iscritti nelle liste elettorali del comune di Cannara.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una lista; per i trasgressori sono previste pene pecuniarie da 200 a 1.000 euro (art. 1 legge 61/2004).

Un candidato non può sottoscrivere la lista.

La firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata, a norma dell’art. 14 della legge 53/1990, con le modalità di cui all’art. 21, comma 2, del d.P.R. 445/2000, dai seguenti soggetti: notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti di appello o delle sezioni distaccate dei tribunali, segretari delle procure della repubblica, sindaci e presidenti delle province, assessori comunali e provinciali, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti e vice presidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali, funzionari incaricati dal sindaco o dal presidente della provincia, cancellieri e collaboratori delle corti d’appello, consiglieri comunali e provinciali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente al sindaco e al presidente della provincia.

Le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature (art. 14, comma 3, legge 53/1990).

 

Incandidabilità alle elezioni comunali (art. 10 del d.lgs. 235/2012)

Non possono essere candidati alle elezioni comunali e non possono comunque ricoprire le cariche di sindaco, assessore e consigliere comunale coloro che si trovano nelle condizioni individuate dall’art. 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);
e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

L’eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui alle precedenti lettere è nulla. L’organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida delle elezioni è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell’esistenza delle condizioni stesse.

Le sentenze definitive di condanna e i provvedimenti di cui sopra, emesse nei confronti di sindaci o consiglieri comunali in carica, sono immediatamente comunicate dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell’art. 665 del codice di procedura penale all’organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.

 

Documenti necessari per la presentazione delle candidature 

1. Candidatura alla carica di sindaco, lista dei candidati alla carica di consigliere comunale e dichiarazione di presentazione della lista, sottoscritta da un numero di elettori compreso fra 30 e 60;
2. certificati (anche cumulativi) attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del comune di Cannara;
3. dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura per la carica di sindaco;
4. dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di consigliere comunale;
5. certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
6. modello del contrassegno di lista in tre esemplari dal diametro di cm. 10 e tre esemplari dal diametro di cm. 3; se il contrassegno riproduce quello di partiti o gruppi politici presenti in Parlamento, è necessaria anche la dichiarazione del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso. Le istruzioni ministeriali suggeriscono la presentazione del contrassegno su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, indicandone la parte superiore e inferiore; segnalano, inoltre, l’opportunità di depositare detto contrassegno anche su supporto informatico – p.es. CD – nei formati “.jpg” e “.pdf” (cfr. Istruzioni, paragrafo 7);
7. programma amministrativo.

Per eventuali candidati consiglieri che siano cittadini di uno Stato appartenente alla U.E.:

a) dichiarazione contenente cittadinanza, attuale residenza e indirizzo nello stato di origine;
b) attestato, in data non anteriore a 3 mesi, dell’autorità amministrativa competente dello stato membro di origine, dal quale risulti che l’interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità;
c) se non ancora iscritto nelle liste elettorali aggiunte del comune di Cannara, attestato del comune di avvenuta presentazione, nei termini dell’art. 3, comma 1 (40° giorno antecedente la votazione), della domanda di iscrizione (art. 5 d.lgs. 197/96).

 

I delegati di lista 

Possono essere indicati i nominativi dei delegati di lista, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale. Questa indicazione è usualmente contenuta nella dichiarazione di presentazione della lista.

Nulla vieta che la scelta dei delegati cada su persone che siano anche presentatori o candidati della stessa lista.

 

Esenzione dell'imposta di bollo

Tutti gli atti e documenti richiesti dalla legge a corredo delle dichiarazioni di presentazione delle candidature sono esenti da imposte di bollo.

 

Termini per la presentazione delle liste

Le liste, complete di tutta la documentazione richiesta, devono essere presentate al segretario comunale nei seguenti giorni e orari: dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di venerdì 25 aprile 2014 e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di sabato 26 aprile 2014.

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l’ora della presentazione e provvede a rimetterli, entro lo stesso giorno, alla commissione elettorale circondariale.

 

Suggerimenti utili per la presentazione delle liste

- Raccogliere le firme dei sottoscrittori delle liste esclusivamente su atti che riportino per intero i dati anagrafici dei candidati e il contrassegno di lista;
- procedere alla compilazione dell’elenco dei candidati in stampatello, se compilati a mano, così da assicurare una perfetta lettura dei dati;
- assicurarsi che per ciascun candidato i dati identificativi riportati nei modelli corrispondano esattamente con quanto riportato nella dichiarazione di accettazione della candidatura e sul relativo certificato di iscrizione nelle liste elettorali;
- evitare cancellazioni nel riportare i dati identificativi dei candidati o dei sottoscrittori;
- procedere alla compilazione dei dati anagrafici dei sottoscrittori in stampatello, in modo chiaro, per i successivi riscontri;
- presentare all’Ufficio elettorale, per la richiesta dei certificati elettorali, esclusivamente modelli di raccolta firme già completi dell’autentica di sottoscrizione, nonché trasmetterli al suddetto ufficio tempestivamente, a mano a mano che vengono singolarmente compilati, garantendo così il miglior rispetto dei tempi per il rilascio delle certificazioni;
- verificare, prima della presentazione della lista, che il numero complessivo delle sottoscrizioni autenticate non sia inferiore alle 30 o superiore alle 60 previste per la validità della presentazione medesima della lista.

 

Modelli

Per la compilazione dei documenti necessari per la presentazione delle candidature e delle liste non è richiesta alcuna speciale formulazione; è richiesta, comunque, la presenza di quanto prescritto dalla normativa.

Nell’intento di facilitare le operazioni di presentazione di candidature e liste, sono stati predisposti, a titolo esemplificativo, alcuni modelli, che potranno essere utilizzati così come proposti o con gli adattamenti che si riterranno più opportuni.

Inoltre, qui di seguito, sono disponibili, in formato stampabile:

- la presente guida breve;
- la pubblicazione ministeriale n. 5, recante le istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature, nell’edizione redatta per le elezioni amministrative 2014;
- gli schemi di modelli predisposti a titolo esemplificativo, sullo schema ministeriale, in formato editabile, con indicazioni per l’utilizzo della modulistica stessa.