Comunicazioni per la composizione della Giunta comunale

Data di pubblicazione:
27 Marzo 2020

Con riferimento alla composizione della Giunta comunale, si ritiene opportuno rendere noto che:

- l'art. 1, comma 135 della legge 7 aprile 2014, n. 56 modifica l'art. 16, comma 17 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 stabilendo quindi che per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri; il numero massimo di assessori è poi stabilito in quattro;

- l'art. 20, comma 1 dello Statuto comunale, modificato con Delibera di Consiglio comunale n. 42 del 12/08/2013, recependo la previsione normativa all'epoca vigente, prevede che "la Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di assessori pari a tre di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco";

- dal combinato disposto delle fonti normative sopra richiamate, discende che la costituenda Giunta del Comune di Cannara potrà essere formata dal Sindaco e da un numero massimo di assessori pari a tre, fatta salva la possibilità di una successiva modifica statutaria che elevi il numero massimo a quattro, entro il limite fissato dalla normativa nazionale;

- l'art. 1, comma 137 della legge 7 aprile 2014, n. 56 stabilische che "nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico"; tale disposizione supera l'enunciazione di principio contenuta nell'art. 19, comma 1 dello Statuto comunale laddove si prevede la sola garanzia di una equilibrata presenza di entrambi i sessi nella composizione della Giunta;

- l'art. 47, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che "nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere; l'art. 20, comma 2 dello Statuto comunale dispone, conseguentemente, che "gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri Comunali; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale".

 

(Ufficio Elettorale - 16 aprile 2014)

 

Ultimo aggiornamento

Lunedi 19 Febbraio 2024