SISMA DEL 26/09/1997 - Approvati i criteri e le modalità per il finanziamento degli interventi avviati in anticipazione ai sensi dell’art. 9 dell’allegato 1 alla DGR n. 5180/98

Data di pubblicazione:
23 Marzo 2020

Con  Deliberazione  n.  290  del  18/03/2019,  pubblicata  in  data 10/04/2019  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Umbria, la  Giunta  regionale  ha stabilito di destinare al finanziamento degli interventi di riparazione/ricostruzione di  edifici  privati  danneggiati  dal  sisma  del  1997,  già  avviati  in  anticipazione  ai sensi dell’art. 9 dell’allegato 1 alla DGR n. 5180/98, fondi disponibili quantificati in circa  9 mln  di  euro,  stabilendo,  altresì,  criteri  e modalità  per  procedere  a  detto finanziamento.

Suscettibili di detto finanziamento sono solo ed esclusivamente gli interventi già autorizzati  dai  Comuni  ai  sensi  del  suddetto  art.  9  dell’allegato  1  alla  DGR  n. 5180/98, su edifici isolati collocati in priorità “g” e su edifici compresi nelle UMI di fascia  “N”,  per  i  quali  siano  stati  effettivamente  iniziati  i  lavori  alla  data  di pubblicazione della citata DGR n. 290/2019.

Stante  la  presunta  insufficienza  delle  risorse  disponibili  rispetto  al  fabbisogno totale, il provvedimento di che trattasi ha stabilito il seguente ordine prioritario di finanziamento,  con  riferimento  alla  data  di  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale della Regione Umbria del provvedimento medesimo:

- interventi per i quali sia stata data comunicazione al Comune dell’ultimazione dei lavori almeno strutturali per gli edifici isolati ed almeno strutturali e di finitura esterna per gli edifici all’interno dei PIR;

- interventi per i quali sia stata data comunicazione di inizio dei lavori e che gli stessi  risultino  effettivamente  iniziati.  In  tal  caso  i  proprietari  dell’edificio,  o  i titolari di diritto reale sullo stesso, interessato dall’intervento di ricostruzione si impegnano  ad  ultimare  i  lavori,  a  pena  di  decadenza  dal  contributo,  entro  il termine improrogabile di mesi 12 dalla data di ricevimento della comunicazione comunale dell’avvenuta predisposizione della concessione contributiva.

Affinché la Giunta regionale, con successivo provvedimento, possa assegnare ai Comuni le risorse disponibili, precisamente quantificate ed accertate, in ragione proporzionale ai rispettivi fabbisogni, è necessario che i Comuni stessi procedano ad  una  puntuale  ricognizione  degli  interventi  finanziabili,  e  del  relativo fabbisogno,  e  ne  diano  comunicazione  alla  regione  entro  90  giorni  dalla pubblicazione della DGR n. 290/2019.

A tal fine i beneficiari del contributo trasmettono al Comune competente, entro 60 giorni  dalla  pubblicazione  della  DGR  n.  290/2019,  a  pena  di  decadenza  dal contributo medesimo, apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di cui  al  punto  14)  della  medesima  deliberazione  di  Giunta  regionale,  secondo  i modelli in allegato.

Entro  60  giorni  dall’assegnazione  dei  fondi  da  parte  della  Regione,  i  Comuni concederanno i contributi determinati secondo le modalità stabilite dalla DGR n. 290/2019 che, in attuazione dell’art. 4 della LR n. 30/98, come integrato dall’art. 12 della LR n. 1/2017, prevede un contributo massimo concedibile:

-  per  la  realizzazione  delle  opere  strutturali  sugli  edifici  isolati  determinato considerando un costo base a mq ridotto al 50%;

-  per  la  realizzazione  delle  opere  strutturali  e  delle  rifiniture  esterne  sugli  edifici all’interno dei PIR determinato considerando un costo base a mq ridotto al 60%.

L’erogazione  del  contributo  da  parte  del  Comune,  infine,  è  prevista  in  unica soluzione  a  saldo,  sia  per  gli  interventi  già  conclusi  sia  per  quelli  con  lavori  in corso, dopo l’ultimazione dei lavori.

(Ufficio Lavori Pubblici - 23 aprile 2019)