Suscettibili di detto finanziamento sono solo ed esclusivamente gli interventi già autorizzati dai Comuni ai sensi del suddetto art. 9 dell’allegato 1 alla DGR n. 5180/98, su edifici isolati collocati in priorità “g” e su edifici compresi nelle UMI di fascia “N”, per i quali siano stati effettivamente iniziati i lavori alla data di pubblicazione della citata DGR n. 290/2019.
Stante la presunta insufficienza delle risorse disponibili rispetto al fabbisogno totale, il provvedimento di che trattasi ha stabilito il seguente ordine prioritario di finanziamento, con riferimento alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del provvedimento medesimo:
- interventi per i quali sia stata data comunicazione al Comune dell’ultimazione dei lavori almeno strutturali per gli edifici isolati ed almeno strutturali e di finitura esterna per gli edifici all’interno dei PIR;
- interventi per i quali sia stata data comunicazione di inizio dei lavori e che gli stessi risultino effettivamente iniziati. In tal caso i proprietari dell’edificio, o i titolari di diritto reale sullo stesso, interessato dall’intervento di ricostruzione si impegnano ad ultimare i lavori, a pena di decadenza dal contributo, entro il termine improrogabile di mesi 12 dalla data di ricevimento della comunicazione comunale dell’avvenuta predisposizione della concessione contributiva.
Affinché la Giunta regionale, con successivo provvedimento, possa assegnare ai Comuni le risorse disponibili, precisamente quantificate ed accertate, in ragione proporzionale ai rispettivi fabbisogni, è necessario che i Comuni stessi procedano ad una puntuale ricognizione degli interventi finanziabili, e del relativo fabbisogno, e ne diano comunicazione alla regione entro 90 giorni dalla pubblicazione della DGR n. 290/2019.
A tal fine i beneficiari del contributo trasmettono al Comune competente, entro 60 giorni dalla pubblicazione della DGR n. 290/2019, a pena di decadenza dal contributo medesimo, apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di cui al punto 14) della medesima deliberazione di Giunta regionale, secondo i modelli in allegato.
Entro 60 giorni dall’assegnazione dei fondi da parte della Regione, i Comuni concederanno i contributi determinati secondo le modalità stabilite dalla DGR n. 290/2019 che, in attuazione dell’art. 4 della LR n. 30/98, come integrato dall’art. 12 della LR n. 1/2017, prevede un contributo massimo concedibile:
- per la realizzazione delle opere strutturali sugli edifici isolati determinato considerando un costo base a mq ridotto al 50%;
- per la realizzazione delle opere strutturali e delle rifiniture esterne sugli edifici all’interno dei PIR determinato considerando un costo base a mq ridotto al 60%.
L’erogazione del contributo da parte del Comune, infine, è prevista in unica soluzione a saldo, sia per gli interventi già conclusi sia per quelli con lavori in corso, dopo l’ultimazione dei lavori.
(Ufficio Lavori Pubblici - 23 aprile 2019)